L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento introdotto dal decreto legge 63/2013 che sostituisce la vecchia ACE (Attestato di Certificazione Energetica) e che, in alcune situazioni specifiche, è obbligatorio.
L’APE descrive le caratteristiche energetiche di un’abitazione, edificio o appartamento, utilizzando una scala di valori che va dalla “A” alla “G”. Questa scala indica le prestazioni energetiche dell’immobile, mostrando l’efficienza energetica attraverso l’analisi di diversi parametri, come l’isolamento termico, la posizione, la presenza e qualità degli impianti, in particolare quelli che garantiscono il comfort e la salubrità degli ambienti. Il tecnico che redige l’APE analizza le caratteristiche termoigromètriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto e la presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Un valore equivalente alla lettera “G” rappresenta una pessima efficienza energetica, con elevati consumi energetici causati, ad esempio, da scarso isolamento termico che tende ad aumentare i costi degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Al contrario, un valore equivalente a “AAA” rappresenta la massima efficienza energetica, con consumi energetici ridotti al minimo
quando è obbligatorio aggiornare L’APE e quando è obbligatorio produrlo?
È importante sapere che l’APE deve essere aggiornato ogni 10 anni dalla data di rilascio, a meno che non ci siano stati lavori di riqualificazione o ristrutturazione che ne modifichino la struttura. In tal caso, l’APE deve essere aggiornato entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione, l’APE deve essere redatto prima della consegna dell’edificio al committente. In sintesi, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita, donazione, affitto, pubblicazione di annunci di vendita o locazione, nuove costruzioni, e ristrutturazioni superiori al 25% della superficie dell’edificio. Deve essere aggiornato ogni 10 anni o entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione o ristrutturazione.
Non è invece obbligatoria in caso di fabbricati che non sono destinati ad essere abitati, come ad esempio capannoni industriali, magazzini, uffici, negozi e simili ma anche in caso di fabbricati che non hanno un impianto di riscaldamento o raffrescamento.
In sintesi, l’APE non è necessario per edifici adibiti a luoghi di culto, fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione, manufatti o immobili non riconducibili alla definizione di edificio, fabbricati al grezzo, fabbricati isolati di superficie inferiore a 50 mq, fabbricati di servizio non destinati a permanenza prolungata di persone, fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ruderi, fabbricati collabenti e quelli abbandonati, fabbricati industriali e artigianali particolari, manufatti artigianali, e fabbricati che non sono destinati ad essere abitati o che non hanno un impianto di riscaldamento o raffrescamento.
Che documentazione sarà necessaria per redare l’APE?
Per la redazione dell’APE sarà necessaria la documentazione relativa all’immobile
Ovvero:
- il progetto esecutivo;
- gli atti di proprietà;
- i certificati di conformità degli impianti
- i libretti di impianto;
- le dichiarazioni di conformità degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda
- le certificazioni dei materiali utilizzati per l’isolamento termico e acustico, nonché eventuali dati sull’illuminazione e la ventilazione degli ambienti.
In sintesi, l’APE può essere redatta solo da tecnici abilitati, come ingegneri, geometri o architetti, accreditati e formati dalle Regioni e la documentazione necessaria comprende informazioni sulla qualità ed efficienza degli infissi, efficienza energetica connessa ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda, salubrità degli ambienti interni, eventuale presenza di impianti autonomi di produzione energetica e documentazione relativa all’immobile
Differenza tra APE e ACE (attestato di certificazione energetica)?
In sintesi, l’APE e l’ACE sono entrambi attestati che valutano l’efficienza energetica degli edifici, ma l’APE ha recepito la direttiva europea 2010/31/UE che richiede indicazioni sul miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. L’APE valuta non solo il consumo energetico per il riscaldamento, ma anche per la climatizzazione invernale ed estiva, il riscaldamento dell’acqua per servizi igienici e sanitari, la ventilazione, l’illuminazione e la presenza di impianti.
L’ACE avrà ancora validità solo per certificazioni antecedenti al 4 Agosto 2013 per i successivi 10 anni e verrà sostituito dall’APE in caso di lavori che prevedono il rilascio dell’APE
Differenza tra APE e AQE (attestato di qualificazione energetica)?
In sintesi, l’obbligo di redigere l’AQE si applica in alcune specifiche situazioni disciplinate dall’articolo 3 comma 2 del Dlgs 192/2005.
In particolare, l’AQE è obbligatorio per la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, l’ampliamento volumetrico superiore al 20% dell’intero edificio esistente e per interventi su edifici esistenti come ristrutturazioni totali o parziali, nuova installazione di impianti termici, sostituzione di generatori di calore.
Costi dell’APE?
Il costo dell’APE può variare in base alla zona geografica, alla dimensione dell’immobile e alla complessità dell’intervento. In generale, si può stimare un costo di 60-300€.
Tuttavia, è importante notare che ci possono essere delle differenze significative tra un tecnico e l’altro, quindi è consigliabile fare un preventivo da più professionisti per avere un’idea precisa del prezzo.
Inoltre, è importante verificare che il tecnico sia abilitato e qualificato per redigere l’APE, poiché solo un professionista abilitato è in grado di fornire un certificato valido.