CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – Guida completa per la tua ristrutturazione – Normativa, Costi, Requisiti e Come ottenere la CILA

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è un titolo abilitativo per opere edilizie che si distingue principalmente per la sua natura residuale. Essa accoglie tutti gli interventi non previsti dagli altri titoli previsti dal Testo Unico dell’Edilizia, specificatamente gli interventi in edilizia libera (art. 6), gli interventi soggetti al permesso di costruire (art. 10) e gli interventi sottoposti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, art. 22). I principali vantaggi della CILA sono l’inizio immediato dei lavori, poiché è sufficiente la sola presentazione della pratica per poter avviare i lavori, e l’assenza di oneri di costruzione e di urbanizzazione, con l’unico costo previsto che sono i diritti di segreteria che possono variare da comune a comune. Inoltre, la CILA può essere comunicata semplicemente per via telematica, allegando i bollettini dei pagamenti necessari al proseguimento della pratica. È importante notare che la CILA inoltrata dal privato alla Pubblica Amministrazione non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione, ma quest’ultima ha comunque il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia. Ne consegue che un provvedimento di diniego della CILA adottato dal Comune è nullo, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale.

Come già menzionato in precedenza, la CILA ha una natura residuale, ovvero è prevista per tutti quegli interventi edili che non sono contemplati negli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001. Tuttavia, lo stesso articolo 6bis del medesimo decreto, elenca alcune tipologie di interventi sommarie, che, insieme alla giurisprudenza e all’esperienza, consentono di individuare specifici lavori che richiedono l’utilizzo della CILA.

I lavori che richiedono l’utilizzo della CILA sono:

  • Gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano opere strutturali, come ad esempio il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di elementi accessori e impianti, l’eliminazione di elementi estranei all’edificio, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio. Inoltre, sono previsti anche interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, purché non prevedano cambi di destinazione d’uso e non modifichino la volumetria complessiva degli edifici. Per maggiori dettagli, si può consultare “Attività n. 3, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
  • La CILA è prevista per gli interventi di restauro e risanamento conservativo leggero, ovvero interventi che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio, ma che comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di elementi accessori e impianti, l’eliminazione di elementi estranei all’edificio. Per maggiori dettagli su questi interventi, si può consultare “Attività n. 5, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
  • La CILA è prevista per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come l’installazione di ascensori o altri interventi che possono modificare la sagoma dell’edificio. Per maggiori dettagli su questi interventi, si può consultare “Attività n. 22, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
  • La CILA è prevista per le opere temporanee di ricerca geognostica nel sottosuolo all’interno del centro edificato, escluse quelle per la ricerca di idrocarburi. Maggiori dettagli su questi interventi possono essere trovati in “Attività n. 31, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.
  • Le attività di movimento terra che non sono strettamente legate all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali sono regolate dalla sezione II, Tabella A, Attività n. 32 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  • La costruzione di serre mobili stagionali per l’attività agricola che presentano strutture murarie è regolamentata dalla sezione II, Tabella A, Attività n. 33 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Tali serre sono progettate per essere utilizzate solo durante una stagione specifica e sono utilizzate per coltivare piante e ortaggi.
  • La realizzazione di pertinenze minori non qualificate come opere di nuova costruzione, come ad esempio la costruzione di un garage o un ripostiglio, non necessitano di essere classificate come opere di nuova costruzione in base alle norme tecniche degli strumenti urbanistici, alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. Tali interventi sono regolamentati dalla sezione II, Tabella A, Attività n. 34 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e devono essere inferiori al 20% del volume dell’edificio principale.

Presentazione della pratica: 

Per presentare una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), sono necessari alcuni adempimenti burocratici e documenti specifici. La CILA deve essere firmata sia dal proprietario che dal progettista, e deve contenere una relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato che attesta la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti, nonché la compatibilità con la normativa sismica e sul rendimento energetico.

Inoltre, devono essere presentati gli elaborati di progetto con lo stato di fatto e dopo i lavori, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, i dati dell’impresa e il DURC (documento unico di regolarità contributiva), l’atto di proprietà, la documentazione catastale e l’agibilità dell’edificio.

Una volta completati i lavori previsti dalla CILA, il tecnico incaricato deve comunicare al Comune che gli stessi sono stati eseguiti in modo regolare e segnalare eventuali varianti minime che non hanno comportato un cambiamento nella tipologia di intervento per cui sarebbe stato necessario un diverso titolo autorizzativo.

Inoltre, in caso di variazioni dell’impianto planimetrico, come ad esempio in caso di frazionamento o accorpamento, sarà necessario presentare la ricevuta di accatastamento.

Se sono stati eseguiti o sostituiti impianti elettrici, sarà necessario presentare una dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti da parte del tecnico installatore e la relativa certificazione.

In caso di produzione di materiali di risulta dalle opere, sarà necessario presentare una dichiarazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti e i relativi analisi dei materiali rilasciate dalle discariche.

Costi:

Il costo della CILA è generalmente basso, essendo composto principalmente dai diritti di segretaria che possono variare tra i 125-250€, a cui si aggiunge la parcella del professionista incaricato del progetto. In caso i lavori siano già stati avviati o completati prima che la CILA sia stata presentata al proprio Comune, è prevista una sanzione pecuniaria di 1.000€. Tuttavia, questa sanzione può essere ridotta ad 1/3 se il proprietario presenta un’autodenuncia dei lavori in corso. In questi casi si parla di CILA tardiva o in sanatoria.

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